autorizzazione da parte dell'accomandante per particolari atti


 

Not. Maria Carletta

mcarletta@notariato.it

13.02.2002

 

Due avvocati ed un terzo soggetto vogliono costituire una Sas avente ad oggetto attività immobiliare in cui il terzo è accomandatario e gli avvocati sono accomandanti.

 

Gli stessi però vorrebbero, ai sensi dell' art. 2320 comma 2, prevedere che occorra l' autorizzazione di tutti gli accomandanti per questi atti:

- la stipulazione dei contratti superiori a Euro 10.000 (diecimila);

- il rilascio di garanzie e fidi a favore di terzi;

- l'assunzione di affidamenti a breve, medio e lungo termine, compresi i mutui;

- l'emissione e la sottoscrizione di pagherò cambiari;

- stipula di leasing di importo superiore al capitale sociale;

- l'alienazione o la vendita di immobili, o atti (stipula, recesso ecc.) relativi a locazioni;

- l'acquisto o la vendita di diritti, brevetti e opere dell'ingegno protetti dalle leggi sui diritti d'autore;

- l'acquisto o l'alienazione di partecipazioni sociali.

 

 


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

14.02.2002

 

In nota a Cass. 06.06.2000, n. 7554,  in Notariato 2001/2, pagg. 124, a firma di M. Labriola, si legge:

 

“In ordine alle determinate operazioni le stesse dovranno essere individuabili con precisione nella loro effettiva portata, dovendosi comunque far riferimento a singole operazioni o al più a categorie della medesima operazione.

 

In questo senso Cass. 03.10.1997, n. 9659, per la quale deve ritenersi legittima la previsione statutaria della previa autorizzazione da parte dell'accomandante per la contrazione di mutui eccedenti una somma predeterminata e non invece la medesima previsione contemplante genericamente gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e le obbligazioni eccedenti una determinata somma.

 

Pertanto mi sembra che nessuna tra le clausole proposte sia compatibile con quanto sopra detto (se il capitale è basso non ha senso prevedere l'autorizzazione per i leasing di importo superiore al capitale)

 

Per risolvere il problema inviterei i soci a individuare una categoria di operazioni particolarmente rischiosa (es. l'assuzione di prestiti) e a prevedere un importo oltre il quale, per quella categoria,  occorre l'autorizzazione