autorizzazione da parte dell'accomandante per particolari atti
Not. Maria Carletta
13.02.2002
Due avvocati ed un
terzo soggetto vogliono costituire una Sas avente ad oggetto attività
immobiliare in cui il terzo è accomandatario e gli avvocati sono accomandanti.
Gli stessi però
vorrebbero, ai sensi dell' art. 2320 comma 2, prevedere che occorra l'
autorizzazione di tutti gli accomandanti per questi atti:
- la stipulazione
dei contratti superiori a Euro 10.000 (diecimila);
- il rilascio di
garanzie e fidi a favore di terzi;
- l'assunzione di
affidamenti a breve, medio e lungo termine, compresi i mutui;
- l'emissione e la
sottoscrizione di pagherò cambiari;
- stipula di
leasing di importo superiore al capitale sociale;
- l'alienazione o
la vendita di immobili, o atti (stipula, recesso ecc.) relativi a locazioni;
- l'acquisto o la
vendita di diritti, brevetti e opere dell'ingegno protetti dalle leggi sui
diritti d'autore;
- l'acquisto o
l'alienazione di partecipazioni sociali.
Not.
Andrea Cimino
14.02.2002
In nota a Cass. 06.06.2000,
n. 7554, in Notariato 2001/2, pagg.
124, a firma di M. Labriola, si legge:
“In ordine alle
determinate operazioni le stesse dovranno essere individuabili con precisione
nella loro effettiva portata, dovendosi comunque far riferimento a singole
operazioni o al più a categorie della medesima operazione.
In questo senso
Cass. 03.10.1997, n. 9659, per la quale deve ritenersi legittima la previsione
statutaria della previa autorizzazione da parte dell'accomandante per la
contrazione di mutui eccedenti una somma predeterminata e non invece la
medesima previsione contemplante genericamente gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
e le obbligazioni eccedenti una determinata somma.
Pertanto mi sembra
che nessuna tra le clausole proposte sia compatibile con quanto sopra detto (se
il capitale è basso non ha senso prevedere l'autorizzazione per i leasing di
importo superiore al capitale)
Per risolvere il
problema inviterei i soci a individuare una categoria di operazioni
particolarmente rischiosa (es. l'assuzione di prestiti) e a prevedere un
importo oltre il quale, per quella categoria, occorre l'autorizzazione